La Riforma del Senato: io non ricordo una simile protervia nell’Italia Repubblicana
Vent’anni fa era il caposcout di Renzi, oggi è l’uomo che con il suo emendamento ha consentito ieri l’approvazione in Senato dell’Articolo 1 del Disegno di legge costituzionale n. 1429 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi.
Il nome di quest’uomo è Roberto Giuseppe Guido Cociancich, ed oltre ad essere senatore PD dal 2013 è presidente della Conferenza Internazionale Cattolica dello Scoutismo.
L’articolo approvato ieri è il seguente:
Art. 1.
(Funzioni delle Camere)
1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
In altre parole, sancisce il tramonto del bicameralismo perfetto ed assegna funzioni legislative esclusivamente alla Camera.
Perché è stato fatto questo lo spiega l’Articolo 2:
Art. 2.
(Composizione ed elezione
del Senato delle Autonomie)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni».
Il governo vorrebbe dunque che i senatori fossero eletti per via indiretta, e dunque non direttamente dai cittadini.
Probabilmente verranno fatte modifiche, perché l’antidemocraticità di una tale intenzione è lampante. Ma è giusto sapere che questa intenzione era ed è esattamente l’intenzione del governo. E viene da chiedersi quali altre cose siano fatte con questa mera intenzione: la presa del potere.
Io non ricordo una simile protervia nell’Italia Repubblicana.
Edoardo Varini
(02/10/2015)