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 di Gianluigi M. Riva

Siamo abituati a pensare il mondo del Diritto diviso in diritti e doveri.

Con il piccolo particolare che la nostra società è ormai inguaribilmente sbilanciata verso i soli diritti, a discapito del loro concettuale contrappeso: i doveri.

Nessuno ha più voglia di avere dei doveri. I doveri sono noiosi. I doveri stufano. I doveri sono superati.

Molto meglio avere dei diritti. Io ho diritto di… io ho diritto a… è in/un mio diritto.

Questa magica dicotomia, a ben pensarci, è più trina che duale. Esiste un terzo pilastro da inserire fra le colonne diritto e dovere. La responsabilità.

Tale concetto banale, che passa inosservato e sotto silenzio, è la sinapsi che collega ogni diritto ad ogni dovere. Di più, collega ogni fatto giuridico a un diritto e/o a un dovere. Collega parimenti ogni diritto e dovere, viceversa, a un fatto giuridico.

L’effetto di una qualsiasi azione incardinata in un diritto o in un dovere, o semplicemente in un fatto giuridico (qualsiasi azione od omissione o accadimento atto a produrre effetti giuridici), comporta una responsabilità.

RESPONSABILITÀ: congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza, specialmente dal punto di vista della sanzione morale e giuridica. Assumersi, addossarsi, prendersi la responsabilità di un’azione. In diritto, è situazione per la quale un soggetto può esser chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo.

Ad un primo sguardo verrebbe da dire che la responsabilità giuridica può essere attribuita solo per la violazione di precetti, dunque in riferimento ad una sanzione. In realtà ogni fatto giuridico comporta delle responsabilità: qualsiasi azione od omissione, benché lecita, comporta la responsabilità degli effetti che ne scaturiscono.

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Meno immediato è il collegamento con i diritti. Si pensa che l’esercizio di un diritto si esaurisca nel solo momento in cui esso viene usufruito, come se per il restante tempo rimanesse in uno stato dormiente. Un diritto invece è tale per il solo fatto di essere sancito, anche quando non viene riconosciuto o rispettato da un altro consociato. Ed è tale da dispiegare i suoi effetti in maniera dinamica nel momento in cui viene fatto valere.

Così chiunque ha diritto di acquistare una casa, in qualsiasi momento, ma il diritto si esplica solamente allorquando la casa viene acquistata. Ma, appunto, questo uso del diritto non solo non lo consuma, ma lo riverbera nel tempo: così la casa acquistata sarà un fatto immutabile nel tempo che perdurerà anche quando sarà rivenduta. Inoltre il diritto di acquisto si evolverà in diritto di proprietà …e così via.

Potremmo addirittura dire che «Nessun diritto si crea e nessun diritto si distrugge»!

Tornando alla casa però, e al diritto di acquistarla, esso comporterà delle responsabilità verso i consociati. Il diritto di acquistare, così come il diritto di proprietà, conservano implicitamente alcuni diritti a corollario ed alcuni effetti verso i consociati, che si devono astenere da qualsiasi atto teso a disturbare il libero godimento di quel diritto. Allo stesso modo però il proprietario non può fare uso della cosa arrecando ad altri un ingiusto nocumento (i cosiddetti atti emulativi). Chi lo fa è responsabile dell’esercizio del proprio diritto.

Ma anche in assenza di un precetto positivo, l’esercizio di un diritto comporta la responsabilità di accettare la sua compressione se contrario o bilanciato ad altri, paritari o confliggenti, diritti.

Così il mio diritto ad acquistare quella casa, dovrà accordarsi al diritto di Tizio di non vendermela. Sarà mia responsabilità rispettare tale limite e sarà sua responsabilità assumersi gli effetti di tale scelta. O più nello specifico, se Tizio ha contrattato a lungo con me per la vendita, ingenerando in me la convinzione che l’affare andasse a buon fine e invece all’ultimo si tira indietro, egli potrà dover rispondere a me di responsabilità pre-contrattuale. Ciò anche se l’esercizio del suo diritto è legittimo.

La responsabilità dell’esercizio di un diritto, potrebbe non essere verso qualcuno di specifico, ma verso la collettività, o potrebbe essere nei confronti di terzi, determinati o indeterminati.

Non è però detto che la responsabilità di questo esercizio (o non esercizio) dispieghi effetti meramente giuridici. Anzi, gli effetti di tale fatto giuridico (l’esercizio o meno di un diritto) sono ancor più potenti quando usciamo dai parametri leguilei.

Esiste una responsabilità civica, sociale, politica e così via per ogni diritto o dovere che esercitiamo o rinunciamo ad esercitare.

Spesso non ci rendiamo conto del peso che hanno le nostre scelte. Di questo si tratta. Di scegliere se, come e verso chi esercitare un diritto o un dovere, oppure rinunciarvi. Da ogni scelta deriva una conseguenza.

Da tante scelte univoche, ma collegate, deriva un evento.

Evento che logicamente influenzerà il corso di tutti gli altri con i quali interagirà.

Se ad esempio esercitiamo collettivamente il diritto di lavorare gratuitamente, avremo la responsabilità sociale di aver indebolito il diritto di essere giustamente remunerati per lo stesso lavoro. Così, chi vorrà legittimamente esercitare quel diritto in un mercato condizionato dalla “gratuità”, vedrà limitati e frustrati gli effetti di quell’esercizio.

Allo stesso modo, gli effetti dell’esercizio del diritto di voto (così come del suo mancato esercizio), si dispiegheranno anche nei confronti di tutti quei consociati che non avranno votato o che avranno votato il candidato perdente.

Parimenti il candidato vincente avrà la responsabilità di esercitare il suo mandato anche nei confronti di chi non l’ha votato.

E questa responsabilità è tanto civica, quanto giuridica, tanto politica, quanto sociale.

Così, ognuno di noi è responsabile del potere che ha. Quello di esercitare o meno dei diritti e dei doveri.

Ma se guardiamo la questione su un altro piano, notiamo che esiste anche una responsabilità diffusa. Collettiva. La responsabilità di tutti i consociati agli effetti (agli eventi) causati dalla mancata rinuncia ai propri diritti.

Eh sì, perché ai diritti si può anche rinunciare. E il mancato esercizio di questa rinuncia comporta lo stesso impatto quanto ad effetti. Quanto a responsabilità.

Pertanto, quando guardiamo fuori dalla finestra e vediamo le montagne che franano, le foreste che scompaiono, gli affamati che si ribellano, le guerre che iniziano e le bombe dei terroristi che scoppiano, facciamo una cosa semplice.

Andiamo allo specchio, guardiamoci negli occhi e chiediamoci:

a cosa ho rinunciato per evitarlo?

A cosa non ho rinunciato che ha concorso a causarlo?

A che doveri ho adempiuto per scongiurarlo?

Che diritti ho esercitato per far sì che non accadesse?

..prima di cercare un responsabile, forse è meglio capire cosa sia la responsabilità. Buono specchio a ciascuno di noi.

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