Californication

Badoglio twitta «Ha vinto l’ammòre»

di Gianluigi M. Riva

*questo articolo deve essere letto come naturale prosecuzione dei già pubblicati “Eterologazione omocratica” e “Stepbrain adoption”, che ne rappresentano la logica premessa argomentativa e il fondamentale presupposto di diritto.

 

Nella vecchia utereria – ia ia o –

Quanti padri ha il buon Tobia – ia ia o – !?

…i tempi sono maturi per poter trattare a freddo l’argomento “utero in affitto”, detto anche “maternità surrogata”, ma dicesi pure – perché il politically correct piace e fa sempre primavera – “gestazione di sostegno”(!) o “maternità altruistica”(!!).

Ovviamente lo spunto è l’affaire Vendola, ma il tema è in realtà annoso e comporta svariate implicazioni politiche e sociali, ma soprattutto etiche e di conseguenza, giuridiche.

Lo scorso 16 marzo la Commissione Affari sociali del Consiglio d’Europa ha rigettato la risoluzione dell’ambientalista Petra De Sutter, deputata belga al Parlamento Europeo e ginecologa che esegue la pratica dell’utero in affitto, con la quale si mirava a legittimare giuridicamente tale tipo di gestazione.

Il testo “Diritti umani e questioni etiche relative alla gestazione surrogata”, chiedeva ai governanti dei Paesi membri di regolamentare a livello internazionale la pratica. Il rigetto importa che non potranno esserci raccomandazioni o risoluzioni a favore.
Ad onor di cronaca va sottolineato che la mozione è stata respinta 16 voti contro 15, a testimonianza della spaccatura etica che vi è sull’argomento. Ma sempre ad onor del vero bisogna ricordare che il Parlamento Europeo, nel dicembre 2015, ha condannato la pratica nel suo annuale rapporto sul rispetto dei diritti umani.

Partiamo però dal fare un po’ di chiarezza: la pratica dell’utero in affitto descrive il ruolo che nella fecondazione assistita è proprio della donna che assume l’obbligo di portare a termine la gestazione ed il parto per conto di terzi (una persona o una coppia sterile), verso i quali si impegna a consegnare il nascituro. La fecondazione può essere effettuata con seme e ovuli sia della coppia sterile sia di donatori e donatrici esterni (preventivamente acquistati dai terzi o donati loro) attraverso concepimento in vitro.

La pratica è ammessa e regolamentata in diversi Stati del mondo, che si possono raggruppare in due gruppi fondamentali: ove è consentita per mero altruismo e senza scopo di lucro e dove invece è consentita a pagamento.
Fra i primi abbiamo Gran Bretagna, Canada e Australia, mentre fra i secondi ci sono Russia, Ucraina, India, Sud Africa e alcuni Stati degli U.S.A. (fra cui California e Florida). In molti paesi è proibita (la maggior parte nel bacino del Mediterraneo, oltre che in Cina), ma nella stragrande maggioranza degli Stati del mondo non è regolamentata in alcun modo. Il Brasile è l’unico a prevederla con il vincolo della consanguineità entro il secondo grado di parentela.

La prima considerazione pratica da fare è che, nella realtà, accade assai di rado che la pratica sia veramente “altruistica”. Le madri vengono pagate sotto banco e, in ogni caso, bisogna fare i conti con il dato statistico: sono quasi esclusivamente persone dei ceti sociali meno abbienti a prestarsi alla pratica.
Vero è che, probabilmente, la regolamentazione in tal senso era volta a consentire la pratica in casi limite di sterilità. Questo però comporterebbe la possibilità per una madre di prestare l’utero alla figlia sterile, diventando, di fatto madre e nonna biologica allo stesso momento. È accettabile?

Va da sé che il tema utero in affitto involve innanzitutto la stepchild adoption e, di riflesso, le unioni civili, tanto che la tematica “omosessualità” ha fagocitato il dibattito, facendo dimenticare che la pratica investe tutte le coppie o i single che, a prescindere dal sesso, vogliono un figlio senza poterlo avere in modo naturale (e naturale non è virgolettato).
Questo, appunto, ci ha fatto dimenticare che anche gente come Nicole Kidman ha sfruttato la pratica anni fa senza che nessuno se ne avesse a male e, dall’altro lato, l’”omosessualizzazione” della pratica (strumentalizzata da tutte le parti coinvolte) ha reso l’argomento un conflitto etico fra trincee contrapposte.

Per ciò che attiene il dato giuridico c’è un fraintendimento, scusabile per la gente comune, meno scusabile per chi – come le parti coinvolte – dovrebbe essere ben informato sull’argomento e di sicuro inescusabile per chi – come politici e giuristi – è un tecnico: l’amore non è un diritto in quanto tale.

Eh sì signori, l’amore non è tutelato da alcun ordinamento giuridico. Questo perché i sistemi giuridici sono costruiti per salvaguardare i cd. “beni giuridici”, ossia degli elementi generali ed astratti che rappresentano la scala gerarchica dei valori di un corpo sociale.

Per chiarire, non è tutelato l’amore, ma è tutelato – ad esempio  il bene giuridico famiglia, la continuità affettiva, l’aspettativa (in alcuni casi), l’educazione (come diritto dei figli), il mantenimento ecc. 
Ma non può esistere un diritto di amare, di essere amato, o un diritto all’amore o alla felicità. Questo perché i sentimenti sono fatti eterei, connotati dal massimo della relatività (e della soggettività) e non sono suscettibili di essere imbrigliati in una norma. Per avere la percezione di questo, pensiamo se avessimo una norma che sancisca «È dovere del coniuge amare il rispettivo consorte. Chiunque non ottemperi sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di x a un massimo di y».
Questo è un assurdo che spiega come mai il diritto usa l’espediente di tutelare amore e sentimenti, ma solo indirettamente, andando a delineare dei confini astratti laddove questi sentimenti hanno un effetto materiale: e dunque nelle manifestazioni dei rapporti interpersonali, siano essi nuclei sociali primari (come la famiglia=, o più ampi, come le “categorie” (pensiamo ai consumatori), o i consociati in genere (associazioni, privati ecc.).

Fatta questa doverosa premessa esplicativa, è bene chiarire un altro punto focale che viene spesso travisato e che si pone esattamente al confine fra diritto ed etica: non è un diritto tutto ciò che è possibile.
La nostra società, con il suo sviluppo tecnologico, ci ha assuefatto al possibile. Da ciò è derivata una triste e perdurante deriva culturale, che tende a far credere che solo perché qualcosa sia fattibile, ciò assurga a diritto.
Non è così.
Ogni facoltà (intendendosi la possibilità di fare o non fare qualcosa) può assurgere a diritto qualora sia lecita e/o non sia illecita. Una doppia condizione che sembra paradossale, ma negli ordinamenti di Civil Law (come il nostro), se un qualcosa non è vietato, non è detto che sia possibile.

Ogni diritto poi, deve essere bilanciato da un opposto dovere. Se manca il dovere, manca il diritto.
Il diritto infine, deve superare la doppia prova del neminem laedere (ossia non deve arrecare un danno a terzi o l’eventuale danno deve essere bilanciato con un grande valore da attribuire al bene giuridico tutelato: è il caso del bene vita, che vince sul bene integrità personale nel caso di difesa) e del confronto gerarchico con altri beni giuridici già tutelati.

Con questi ragionamenti, che sono la base del diritto, ma che troppo spesso ci si dimentica, possiamo iniziare a rispondere a una spinosa domanda: avere un figlio è un diritto?
No, non lo è.

È un diritto avere la possibilità di tentare di procreare. Sembra una supercazzola, ma la differenza è sottile. Attiene alle condizioni. Ossia: in parità di condizioni, è un diritto provarci. In diritto si chiama “aspettativa” ed è quella che ha una persona che partecipa ad un appalto pubblico o ad un concorso. Se sussistono i requisiti e le condizioni ha diritto di partecipare, ma certamente non ha diritto a vincere.

Compito del diritto è dunque stabile quali siano le condizioni e i requisiti. Questo attiene di più all’etica, ma solitamente i confini sono costruiti sulla logica giuridica del bilanciamento dei beni tutelati, che a loro volta sono lo specchio della società.
Sempre per capire meglio con un esempio, se avere un figlio fosse un diritto, ci troveremmo nella situazione in cui una persona di 90 anni, single e a prescindere dall’orientamento sessuale, potrebbe validamente pretendere (che è il modo in cui si esplica l’esercizio di un diritto) di avere un figlio. Addirittura, stando così le cose e senza un chiaro divieto, si potrebbe persino spingersi a pensare che potrebbe pretendere di averlo dopo la sua morte (perché oggi è possibile).
Ma, come visto, il castello giuridico su cui si fonda il nostro sistema, si fonda su una logica diversa.

Arriviamo dunque alle famigerate adozioni di fatto, che si possono esplicare anche con la pratica dell’utero in affitto.
Infatti, quello che nell’ultimo dibattito in proposito non ci è stato detto, è che la stepchild adoption del disegno di legge Cirinnà, avrebbe investito una casistica limitatissima. Il DDL avrebbe previsto l’adozione “non legittimante”, la quale non comporta diritti successori e che può essere effettuata dal coniuge del genitore biologico nei confronti del figlio di questi.
Ma affinché tale situazione si verifichi, importando affidamento del minore in caso di premorienza del genitore biologico – ossia ciò che veniva chiesto dalla comunità omosessuale –, è necessario che entrambi i genitori biologici del minore premuoiano e che non vi siano parenti biologici vivi od idonei all’affidamento. Appunto una possibilità numericamente remota, tale da non giustificare un intervento normativo di quella portata e che dimostra come l’istituto sia stato strumentalizzato (e diciamo che se lo scopo era distrarre le folle da altre “magagne”, ci si è riusciti benissimo) ed avrebbe in effetti aperto le porte alla pratica della maternità surrogata prima, e della adozione legittimante poi.

Va tenuto conto che legge in questi casi prevede già una tutela a beneficio del minore. Il minore infatti è il soggetto debole della fattispecie e come tale, il suo interesse è il bene giuridico che prevale su ogni cosa al momento della decisione sull’adozione. Per questo i giudici si possono valere – e lo fanno da anni – dell’istituto della “continuità affettiva”, che è stato infatti adottato anche nella recente e dibattuta sentenza del Tribunale di Roma, applicandolo ad una coppia di padri omosessuali che ha utilizzato la fecondazione assistita in Canada.

In proposito però vi è molta ipocrisia, sia giuridica che nell’opinione pubblica. Siccome il tema omosessualità è sensibile e non si può parlarne in modo critico senza essere tacciati di omofobia, si tende a concedere tutto, proprio per evitare questa accusa.

E infatti quando alcuni anni fa il tribunale di Torino sottrasse alla coppia De Ambrosis la propria figlia, ritenendo i genitori troppo anziani, le proteste furono invero timide nell’opinione pubblica. E il caso va in scia con tutte le sottrazioni legali a quei parenti biologici ritenuti troppo anziani o non idonei per qualsivoglia ragione. Non ultimi i casi (purtroppo numerosi) di allontanamento famigliare a causa di accuse di abuso lanciate da madri vendicative verso alcuni padri, accuse però poi rivelatesi infondate. Infine tutti i casi di diniego di adozione a single, anche negando il già citato principio di continuità affettiva.

Come al solito quindi, due pesi e due misure, ed il tanto sbandierato principio di eguaglianza vale solo a senso unico e quando fa comodo.

Ma sin qui meri principi di diritto (che pur valgono come cardini). Se però ci addentriamo un po’ di più nelle vere e proprie leggi, constatiamo come tanto la pratica dell’utero in affitto, quanto quella della conseguente stepchild adoption, siano di fatto illegali (ma ciò nonostante non punite, in forza di quel mal riposto senso di politicamente corretto, che fonda più disuguaglianze di quante dovrebbe evitarne).

L’Adozione – sia nazionale che internazionale – è disciplinata in Italia con tutte una serie di norme imperative (L. 149/2001 – L. 476/98 – L. 184/83).

Tutto ciò che avviene al di fuori dei dettami di queste norme e che sia volto all’adozione di un minore, rientra nelle adozioni illegali, ossia configura dei reati penali, che vanno dalla tratta dei minori (traffico illecito di esseri umani), alla sottrazione di minore, al sequestro di persona, al favoreggiamento ecc. .  …invece nei casi che ci fanno comodo ciò viene descritto come “adozione di fatto” e poi vi si fonda la pretesa della tutela legale della stepchild adoption.
Ma se il reato vale per le coppie che, pur giustificate dalla disperazione di non poter avere figli si sono piegate a tale pratica, vale per tutti.
E non si può depenalizzare queste situazioni e deregolamentare l’adozione, per quanto sia spiacevole sottrarre un minore alle cure di l’ha cresciuto con un amore “illegale”, perché altrimenti saremmo in balia dell’anarchia giuridica: non si può rendere lecito un fenomeno illegale solo perché non lo si riesce a reprimere.

Sul piano civilistico poi, esiste una norma  l’art. 1344 del Codice Civile – intitolata “contratto in frode alla legge”, la quale prevede che «La causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa». Questo contratto dunque, è quello, tipico o atipico, che, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una norma imperativa. Tale contratto soggiace a nullità e ovviamente alle sanzioni – anche penali – previste qualora sia illecito.

Ma perché si parla qui di contratto? Perché la pratica della maternità surrogata importa di per sé una serie di contratti e, come tali, essi non possono che soggiacere a tutte le regole apprestate in materia dalla disciplina civilistica.

L’utero in affitto è quindi un contratto. O meglio, una serie di contratti, che prevedono – eventualmente – la compravendita di un embrione fecondato o da fecondare e conseguentemente (contratti collegati) un contratto misto e complesso che assume i tratti della locazione di utero (o per essere più tecnici, di sfruttamento del corpo femminile), dell’appalto di servizi, della somministrazione, della compravendita – in questo caso di essere umano (che volgarmente veniva chiamata schiavitù, ma in questo caso non ci piace dirci che è così, perché saremmo omofobici..!).

La disciplina contrattuale soggiace a tutta una serie di limiti che sono imposti da principi giuridici quali quello dei diritti “indisponibili” (categoria assente nel Common Law) e di norme imperative (norme di divieto preposte alla tutela di beni giuridici collettivi, cui l’ordinamento appresta un grande valore sociale e, dunque, prevalenti su altri principi e norme di pari grado).

Per fare qualche esempio, tra l’altro in tema, i diritti di famiglia sono “indisponibili”, ovverosia le parti non possono liberamente disporne. Un altro esempio, sempre in tema, è la libertà (propria od altrui), della quale nessuno può disporre. Un altro, guarda caso ancora in tema, è la disposizione del proprio corpo, che non è ammessa.
In sostanza non posso fare un contratto in cui stabilisco l’adozione di un minore, in cui vendo la libertà mia o di qualcuno (o vendo qualcuno) o un contratto in cui mi faccio tagliare un braccio per fini non medici (o affitto il mio utero).
Tutto ciò è vietato da leggi che già esistono. Se lo si fa, si fa qualcosa di illecito.

Esempi di norma imperativa sono il divieto di diseredazione dei legittimari nelle successioni, o il divieto di patto commissorio fra creditore e debitore …o il divieto di adozione fuori dei casi determinati dalla legge! …o il divieto di schiavitù e della compravendita di essere umani!

Poi c’è un contratto, che quotidianamente viene posto in essere, che importa però anche un reato: si chiama sfruttamento della prostituzione. Stranamente questa pratica viene vituperata, in difesa della donna, dalla maggior parte di coloro i quali sono favorevoli all’utero in affitto.
Altrettanto stranamente, la pratica vorrebbe essere regolamentata da coloro i quali sono contrari all’utero in affitto. Il mondo è proprio strano…

Non fosse che, a ben vedere, si parla di due piani concettuali differenti: nel primo caso il meretricio ha una causa e un fine che involve solo i soggetti che partecipano all’atto sessuale. Nel secondo involve un soggetto terzo (il nascituro).

Ma, in ogni caso, a ben vedere, la maternità surrogata (ossia la “locazione” del corpo femminile contro corrispettivo) rientra nel favoreggiamento e/o nello sfruttamento della prostituzione.
Recita l’art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin): «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’ art. 240 del codice penale: […] 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; […] 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui».
Articolo che poi aggiunge: «I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».

Si badi che con la nozione di “prostituzione” la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere la pratica come una qualsiasi tipologia di prestazione sessuale, da chiunque eseguita, dietro corresponsione di un prezzo, mentre sotto un diverso punto di vista si pone l’accento sulla condizione di sottomissione, in cui viene a trovarsi il soggetto dedito alla prostituzione, in quanto altamente lesiva della dignità umana.

E si badi che l’etimologia del termine “prostituzione” significa “porre davanti” (dal latino prostituere), ovverosia porre in vendita.

Ricapitolando un poco, il contratto di maternità surrogata sarebbe (è) un contratto nullo (per causa in contrasto a norme imperative e vertente su diritti indisponibili) posto in essere in frode alla legge per eludere le norme sull’adozione, il quale importa reati come la schiavitù, la tratta di essere umani, la sottrazione di minore e lo sfruttamento della prostituzione. Mica male eh!

Ma se anche non considerassimo tutto ciò, bisognerebbe porsi alcuni quesiti pratico-giuridici in ordine alla disciplina da apprestare nel caso si verifichino alcune fattispecie. La risposta non sarà scontata…

In questi contratti difatti devono rientrare regole sulla gestazione (e se non rientrano in caso di dubbio o contrasto ci sarebbero molti dilemmi su chi ha facoltà di decisione). Significa che i genitori affittanti/appaltanti/acquistanti vorranno determinare cosa può o non può fare la madre biologica durante la gestazione (coartandone la libertà): cosa può mangiare, cosa deve e non deve fare ecc.

Ma cosa succede se la madre non vi si attiene? Queste regole sono giuridicamente delle obbligazioni. Potrebbero essere oggetto (nel nostro sistema) di esecuzione in forma specifica? E quindi obbligare la madre – tramite la sentenza di un tribunale dei minori e sorveglianza dei servizi sociali – ad adottare le pratiche convenute contrattualmente?
Oppure sanzionarla pecuniariamente con penali contrattuali?

Cosa si dovrebbe prevedere in caso di gravidanza a rischio (per il bambino o per la madre)?
Chi privilegiare in caso di contrasto?
Ma soprattutto, chi decide?
La questione involve la vita di un soggetto giuridicamente capace (in quanto nato), ossia la madre e di un soggetto che non ha ancora una tutela giuridica piena (ossia il nascituro – che in questo caso sarebbe però anche l’oggetto del contratto  oltre che soggetti terzi, ossia i genitori appaltanti.
Pensiamo al caso in cui durante il parto si debba decidere se sacrificare la madre o il nascituro. Chi decide? Su quali basi giuridiche?

O pensiamo ad una nascita che importi problemi postumi per la madre. Basta pagare i danni ed è tutto risolto?

E in caso di morte o “recesso” di una delle due parti?! Cosa accade se i genitori appaltanti muoiono? La madre biologica si dovrà tenere un figlio che non voleva? Lo si darà in adozione? E se sì, a chi? Ai parenti degli appaltanti o a terzi?
O se la madre intende recedere (e quindi abortire o tenere il bambino)? È – ancora – prevedibile l’esecuzione in forma specifica (ossia costringerla a portare avanti la gravidanza)?
O se viceversa i genitori appaltanti cambiassero idea (volessero recedere), potrebbero costringere la madre biologica ad abortire?

È dunque compresso il diritto della donna di scegliere se portare avanti la gravidanza?

E se il feto presentasse malformazioni, a chi spetterebbe la scelta di abortire o meno in caso di disaccordo?

Come si nota, le questioni sono tutt’altro che banali e implicano problemi pratici e di diritto (oltre che questioni etiche piuttosto rilevanti) difficilmente risolvibili senza ledere diritti soggettivi del più alto rango.
Ma ci sono anche altre questioni in gioco, che vanno oltre il momento gestazione e nascita.

I genitori appaltanti hanno diritto di sottrarre il neonato all’allattamento materno o naturale?
E che diritto sussiste in capo al figlio di sapere chi sia la madre biologica? Come si sa nei casi di adozione questi dati sono protetti ed inaccessibili. Come si potrebbe risolvere la questione?
E viceversa: come impedire alla madre (che sa chi è il figlio e chi sono gli adottanti) di contattarlo? Perde tale diritto (e quindi si può limitare contrattualmente la sua libertà)? Può dunque alienare questi diritti? (il diritto odierno ci dice che non è possibile)

Purtroppo poi le questioni non si limitano ad una sfera meramente soggettiva fra i contrenti, ma involvono in dinamico la sfera dei diritti collettivi. Difatti, Laddove si autorizzasse la pratica della maternità surrogata, bisognerebbe tenere conto dell’evoluzione tecnologica e di ciò che consente e consentirà di fare. Questo a maggior ragione considerando la già analizzata questione del travisamento del fatto che se una cosa è possibile non significa che debba diventare un diritto.

Eh sì, signori, perché ci dobbiamo porre un altro bel po’ di domande etiche, alle quali dobbiamo cogentemente dare delle risposte prima di poter dire “favorevole” o “contrario”. Le Nuove Tecnologie consentono oggi una serie spaventosa di interventi, che se non utilizzati correttamente porterebbero a scenari veramente inquietanti.

Una persona potrebbe farsi impiantare l’embrione fecondato di persone ormai morte? Poniamo caso, la sorella gemella di una donna morta mentre era incinta di un embrione fecondato, potrebbe farsi impiantare l’embrione o il feto per terminare la gravidanza?

Potrebbe una madre far clonare un figlio prematuramente morto per farsi impiantare il feto e provvedere ad una nuova gestazione ed un nuovo parto?

Potrebbero uno o due genitori anziani, non più in grado di procreare, ricorrere alla pratica dell’utero in affitto per assecondare il proprio desiderio di genitorialità? Su quale principio di diritto si potrebbe impedirlo loro se l’utero in affitto fosse legalizzato?

Allorquando sarà possibile l’utero artificiale – come in Matrix – sarà lecito consentire la pratica e con quali implicazioni?
Se la notizia dell’utero artificiale del progetto EUFI a Tokio è una bufala, non lo è la notizia che alla Cornell University i ricercatori, diretti dalla dottoressa Hung-ching Liu, sono stati in grado di far crescere per sette giorni un embrione in un utero umano artificiale (creato in laboratorio).

Incrociando, in prospettiva, questa possibilità con quelle prospettate dall’eugenetica – non tanto peregrine e non così lontano nel tempo – di manipolazione e selezione genetica, che confini etici daremo alla pratica?
Sarà possibile, lecito, etico, scegliere caratteristiche estetiche del nascituro?
E caratteristiche fisiologiche? L’intelligenza, la sensibilità …l’orientamento sessuale?

E quando sarà possibile la partenogenesi (modalità di riproduzione, naturale o provocata sperimentalmente, in cui l’uovo si può sviluppare senza fecondazione, con la conseguente facoltà di duplicare il proprio patrimonio genetico), consentiremo – o come impediremo – che possa avvenire la pratica dell’utero in affitto a tale scopo?

Forse è bene tenere in considerazione che se reputiamo l’avere un figlio un diritto, la risposta a tali quesiti sarebbe giuridicamente, e immancabilmente, sì, è possibile (è un diritto) farlo!

Ecco dunque che il diritto ci aiuta a trovare dei punti di riferimento per orientare un’opinione etica.

A questo punto possiamo anche ragionare sulle varie considerazioni etiche implicate dalla maternità surrogata e come si possano combinare fra di loro per creare un’opinione che sia coerente, con la logica e con i principi su cui abbiamo basato il nostro sistema sociale e giuridico.

Allora dobbiamo decidere come mai se è accettabile la maternità surrogata, non è accettabile la ricerca sulle staminali, in qualsiasi modo condotta. Notasi che proprio una recente sentenza della Corte Costituzionale, vuole che gli embrioni non utilizzati nella fecondazione assistita vengano distrutti e non possano essere oggetto di ricerca.

E come ci poniamo con l’etica della psicologia del nascituro, che è un tema tanto opinabile, quanto abusato. Quali sono i punti fermi dell’educazione – anche psicologica e pedagogica – su cui non si può prescindere?
…se ci sono. Perché il dubbio è che tutto sia relativo e adattabile alla bisogna, a seconda della costumanza dell’opinione pubblica o del pensiero dominante. (si ricordi che basandosi sui medesimi criteri appena descritti, gente è stata bruciata al rogo perché affermava che la terra fosse tonda).

Ma soprattutto, come ci vogliamo porre eticamente – e non solo giuridicamente  di fronte a differenti e contrapposti beni giuridici da tutelare? Qual è il bene cui vogliamo apprestare maggior considerazione: il desiderio – la volontà, talvolta la bramosia – di avere qualcosa (o qualcuno) solo perché è possibile, o la protezione di un ignaro innocente?
Il diritto già risponde. Ma eticamente voi, noi, che risposta vogliamo dare alla luce di tutto quanto esposto?

Vale ancora il principio filosofico che le cose più preziose sono quelle che non si possono comprare?

Tra tante domande, poi, un’ultima: come mai un soggetto che viola tutte queste leggi e principi – già esistenti e in vigore nel nostro ordinamento – non viene, quantomeno, indagato dalla Magistratura onde appurarne le eventuali responsabilità?
E se questo soggetto si chiama Nichi, si può legittimamente supporre che ciò non avvenga solo in nome di una discriminazione all’incontrario, che vuole le minoranze soggetti deboli per forza e in ogni situazione, e dunque trattati con maggior favore in barba al – proprio da essi stessi tanto decantato – principio di eguaglianza?

…Forse basta consolarci col fatto che l’amore non ha prezzo. Ah no, pardon, errata corrige: tutto ha un prezzo.

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