Nel precedente intervento abbiamo introdotto il tema del recupero dei crediti in sofferenza, senza far mancare una nota di ottimismo per i risultati fino ad ora raggiunti grazie all’introduzione della piattaforma del Processo Civile Telematico. Proseguiamo la disamina, descrivendo, in primis, le tempistiche necessarie all’emissione di un provvedimento d’ingiunzione in via telematica. Rispetto al passato, tra il deposito di un ricorso e l’emissione del relativo decreto, la tecnologia ha permesso di ridurre notevolmente i tempi. In alcuni casi, è possibile vedere decreti ingiuntivi telematici emessi, addirittura, lo stesso giorno del deposito del ricorso.
Realisticamente, tuttavia, possiamo concludere che il ricorrente potrà ottenere il suo decreto, mediamente, in venti giorni dal deposito dell’istanza, anche considerando gli avvisi che la cancelleria inoltra al legale, tramite posta elettronica certificata. Una volta ottenute le copie autentiche del decreto (purtroppo il supporto cartaceo, in quella sede, è ancora ineludibile) si potrà procedere alla notificazione dello stesso alla controparte. In buona sostanza, dal momento del deposito a quello della notificazione del provvedimento, mediamente, trascorre, oggi, da una settimana a poco più di un mese (il dato varia a seconda del Tribunale interessato e del carico di lavoro). Dalla metà del 2013 è anche possibile procedere alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, con ulteriore contrazione dei tempi di intimazione.
In ultima analisi, infatti, la tempestività è essenziale. Il debitore, una volta ingiunto, se solvibile, dovrà, necessariamente, optare tra il pagamento del credito ingiunto e l’avvio di una trattativa, mirata, comunque, ad ottenere una soluzione bonaria della controversia, salvo non preferisca la via di una causa ordinaria di opposizione, con tutte le nefaste conseguenze che tale ultima scelta comporta e di cui discuteremo in futuro.
Avv. Nicola Bufano
Studio Legale Bufano – Milano
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